Atto Costitutivo e Statuto
Aggiornamento 2011
Basato su Versione F.M.I. 2011
Articolo 1 – Denominazione e sede
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E’ costituita in San Ginesio, in via campanelle 4/A, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata:
“Moto Club SHADOW OWNERS CLUB ITALIA associazione sportiva dilettantistica”.
Articolo 2 – Scopo
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L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
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Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi attraverso l’affiliazione alla FMI e la successiva iscrizione nell’apposito registro attivato dal Coni, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del motociclismo, sia turistico che sportivo, intese come mezzo di formazione psicofisica e morale degli associati, utilizzando lo sport anche come strumento di aggregazione e di sviluppo delle personalità mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa e finalizzata alla socialità o di ogni altro tipo di attività motoria e non che promuova la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport motoristici, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa e assistenziale in favore dei propri associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
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L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
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L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività e solo nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 10 del d.lgs. 460/97.
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L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana e di quella internazionale; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
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Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
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L’associazione s’impegna a favorire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali.
Articolo 3 – Durata
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La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 – Ammissione
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Possono far parte dell’associazione, in qualità di associati solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
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Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della Federazione Motociclistica Italiana e dei suoi organi.
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Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.
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Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
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L’ammissione è da considerarsi perfezionata con la presentazione della relativa domanda ma è sottoposta a condizione risolutiva espressa di non accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda. L’eventuale giudizio di non ammissione deve sempre essere motivato e contro la decisione è ammesso appello all’Assemblea Generale.
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In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. L’esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
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La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata per atto tra vivi.
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Il Moto Club dovrà tesserare alla Federazione Motociclistica Italiana tutti i propri associati.
Articolo 5 – Diritti e doveri degli associati
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Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali con esercizio del diritto di voto, ivi compresa l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi.
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Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall’associato minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
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All’associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
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L’essere associato comporta l’adesione allo Statuto, ai regolamenti interni ed ai codici deontologici adottati. L’ associato dovrà partecipare attivamente alla vita dell’associazione, sostenerne le rivendicazioni, uniformarsi alle decisioni del Consiglio Direttivo, astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l’immagine o il prestigio dell’associazione. Gli associati hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa nonché ad usufruire dei vantaggi e dei servizi dell’associazione. Gli associati hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell’associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione e dal CONI. La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale.
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Gli associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 6 – Decadenza degli associati
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Gli associati cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
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dimissione volontaria;
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esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
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radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l’associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
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scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente Statuto.
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morte dell’associato
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Il provvedimento di radiazione di cui al precedente comma 1, lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l’associato interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
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L’associato radiato non può essere più ammesso.
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Gli associati decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, sono tenuti all’integrale pagamento delle quote associative per l’anno in corso e non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Articolo 7 – Organi
Gli organi sociali sono:
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l’Assemblea generale dei soci;
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il Presidente;
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il Consiglio Direttivo.
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Organo di controllo qualora istituito
Articolo 8 – Convocazione e funzionamento dell’Assemblea
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L’Assemblea Generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’associazione. E’ indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
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Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
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L’Assemblea deve essere convocata almeno quindici giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione, pubblicazione dell’avviso sul sito internet dell’associazione, ove attivato e contestuale comunicazione agli associati mediante uno dei seguenti sistemi, a scelta del Consiglio Direttivo: a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare.
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L’Assemblea delibera sui punti contenuti all’ordine del giorno.
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Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere scritte e sottofirmate da almeno dieci associati e presentate al Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza.
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Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e possono essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
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La convocazione dell’Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
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almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione che ne propongono l’ordine del giorno.
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Almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
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L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
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Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
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L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
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L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
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Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
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Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 9 – Partecipazione all’Assemblea
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Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’associazione i soli associati in regola con il versamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo verifica, delibera e pubblica tramite affissione presso la sede sociale l’elenco degli associati aventi diritto di voto; contro tale delibera è ammesso reclamo all’Assemblea da presentarsi prima dell’esame degli argomenti all’ordine del giorno.
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Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Articolo 10 – Assemblea ordinaria
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L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
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Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina per l’elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8.
Articolo 11 – Assemblea Straordinaria
1. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto
sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, elezione degli Organi sociali elettivi decaduti,
scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 12 – Validità Assembleare
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L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
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L’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
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Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea Ordinaria che l’Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Articolo 13 – Consiglio Direttivo
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Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 5 a 7 componenti, determinato, di volta in volta, dall’Assemblea degli associati ed eletti, compreso il Presidente, dall’Assemblea stessa.
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I consiglieri eletti devono riunirsi entro quindici giorni dall’avvenuta Assemblea elettiva su comunicazione del Presidente uscente o, in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
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La presenza alla prima riunione dell’associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
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Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni anche di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
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Possono ricoprire cariche sociali i soli associati, regolarmente tesserati alla Federazione Motociclistica Italiana, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
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Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
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Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 14 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
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Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento allo Statuto, ai Bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione.
Articolo 15 – Dimissioni
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Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione dello stesso con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile in occasione della quale si procederà all’elezione dei consiglieri mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
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Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro novanta giorni l’Assemblea Straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
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Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro novanta giorni l’Assemblea Straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio
Articolo 16 – Convocazione Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta
richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.
Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo
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Sono compiti del Consiglio Direttivo:
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deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
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redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
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fissare le date delle Assemblee Ordinarie degli associati da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria nel rispetto di quanto stabilito all’art.8, comma 7;
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redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;
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adottare provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari (ammonizione, sospensione fino a dodici mesi, radiazione) nei confronti degli associati, i quali potranno impugnarli dinanzi all’assemblea.
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attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea degli associati.
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Articolo 18 – Il Presidente
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Il Presidente è eletto dall’Assemblea, dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
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Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione.
Articolo 19 – Il Vicepresidente
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Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 20 – Il Segretario
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Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Articolo 21 – Organo di controllo
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Qualora lo ritenga necessario, l’Assemblea degli associati potrà istituire un organo di controllo, con funzioni di controllo contabile e gestionale, al fine di realizzare gli scopi sociali. L’organo di controllo potrà essere costituito in forma collegiale o monocratica, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell’associazione.
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L’organo di controllo si riunisce ogni novanta giorni per le verifiche contabili e amministrative, nonché tutte le volte in cui lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ogni riunione viene redatto apposito verbale e trascritto nel libro degli associati.
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Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Articolo – 22 Il rendiconto e relativa approvazione e pubblicità
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Il Consiglio Direttivo redige annualmente un rendiconto e un bilancio preventivo dell’associazione, entrambi da sottoporre all’approvazione assembleare secondo le disposizioni del presente Statuto.
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Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
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Insieme alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto e/o del bilancio preventivo, copia degli stessi devono essere messi a disposizione di tutti gli associati.
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L’intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall’art.15, comma 2.
Articolo 23 – Anno sociale
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L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 24 – Patrimonio
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Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione, da beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione, anche in seguito a donazioni, lasciti e successioni, da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
Articolo 25 – Sezioni
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L’Assemblea, nella sessione Ordinaria, potrà istituire delle sezioni dell’associazione nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Articolo 26 – Clausola compromissoria
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Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione e gli associati e tra gli associati medesimi inerenti l’attività e la pratica sportiva saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Motociclistica Italiana.
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In tutti i casi in cui, per qualunque motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione Motociclistica Italiana, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri cosi designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.
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La parte che intenderà sottoporre la questione al Collegio dovrà comunicarlo alla controparte con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’evento originante la controversia o dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta conoscenza, indicando il nominativo del proprio arbitro.
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L’arbitrato avrà luogo nella sede legale del Moto Club ed il Collegio pronuncerà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.
Articolo 27 – Scioglimento
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Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea Generale degli associati, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea Straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 degli associati con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
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In caso di scioglimento dell’associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati.
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Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui dovranno essere devoluti a enti e associazioni che perseguano finalità di utilità sociale nel campo sportivo, sentito, ove necessario, l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma190 della L. n.662/96.
Articolo 28 – Norma di rinvio
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Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana a cui l’associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile e le leggi speciali vigenti in materia.
San Lazzaro di Savena, 18 dicembre 2011